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Regesto

Art. 7 cpv. 1 LAI: Riduzione delle prestazioni.
Le prestazioni devono essere ridotte se la persona assicurata ha provocato da sé la propria invalidità con un incidente per guida in stato di ebrietà. Questo deve ugualmente valere nei casi in cui il giudice penale ha rinunciato a ogni pena in applicazione dell'art. 66bis CP in quanto l'autore è stato duramente colpito dalle conseguenze dell'atto.
Per quanto concerne l'estensione della riduzione, si giustifica di applicare anche nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, per analogia, la prassi dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni stante la quale il tasso di riduzione è determinato in funzione del grado di alcolemia.

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Referenzen

Artikel: Art. 7 cpv. 1 LAI, art. 66bis CP