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Regesto

Art. 18 cpv. 2 LAINF: Determinazione del reddito da invalido sulla base dei dati salariali risultanti dalla documentazione dell'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (INSAI) relativa ai posti di lavoro (DPL).
La determinazione del reddito da invalido sulla base dei salari DPL presuppone, oltre all'edizione di almeno cinque fogli DPL, indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso e su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. Eventuali obiezioni della persona assicurata sulla scelta e la rappresentatività dei fogli DPL nel caso concreto devono, di principio, essere sollevate durante la procedura d'opposizione. Se l'INSAI non è in grado di soddisfare le menzionate esigenze di procedura, non ci si può fondare sul raffronto dei redditi DPL.
Tenuto conto del sistema DPL, non sono giustificate né ammesse deduzioni dal reddito da invalido determinato secondo i criteri DPL.

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Referenzen

Artikel: Art. 18 cpv. 2 LAINF