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Regesto a

Art. 27 Cost.; libertà economica; mendicità.
L'accattonaggio non costituisce un'attività protetta dall'art. 27 Cost. (consid. 3).

Regesto b

Art. 10 cpv. 2 Cost.; diritto alla libertà personale; mendicità.
Mendicare, quale forma del diritto di rivolgersi ad altri per ottenere dell'aiuto, rappresenta una libertà elementare compresa nella libertà personale garantita dall'art. 10 cpv. 2 Cost. (consid. 5.3).

Regesto c

Art. 10 cpv. 2 e art. 36 cpv. 1-3 Cost.; art. 11A cpv. 1 della legge del Canton Ginevra del 30 novembre 2007 che modifica la legge penale ginevrina del 17 novembre 2006; divieto della mendicità; compatibilità con la garanzia costituzionale della libertà personale.
Previsto in una legge in senso formale, il divieto della mendicità sancito dalla succitata disposizione di diritto cantonale si fonda su una base legale sufficiente (consid. 5.5). L'interesse pubblico a contenere i rischi che possono sorgere per l'ordine, la sicurezza e la tranquillità pubblici come pure lo scopo di protezione, soprattutto dei bambini, e di lotta contro lo sfruttamento umano giustificano una regolamentazione della mendicità (consid. 5.6). Nella fattispecie, il divieto della mendicità rispetta il principio della proporzionalità (consid. 5.7).

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Referenzen

Artikel: Art. 27 Cost., Art. 10 cpv. 2 Cost., art. 36 cpv. 1-3 Cost.