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Regesto

Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; art. 79 cpv. 1 e art. 80 LEF; ammissibilità di un ricorso in materia civile: questione di diritto di importanza fondamentale; competenza dell'istituto collettore LPP in materia di rigetto dell'opposizione; svolgimento della procedura esecutiva.
Questione di diritto di importanza fondamentale ammessa nella fattispecie (consid. 1.2).
L'istituto collettore che ha la competenza di emanare una decisione in materia di contributi può ugualmente rigettare l'opposizione del debitore al precetto esecutivo (consid. 3).
L'istituto collettore, che dopo aver introdotto l'esecuzione emana una decisione sul merito e pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal datore di lavoro, deve poi chiedere il proseguimento dell'esecuzione (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, art. 79 cpv. 1 e art. 80 LEF