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Regesto

Art. 19 cpv. 3 LPP e art. 20 OPP 2 (nelle loro versioni in vigore fino al 31 dicembre 2004); art. 46 dell'ordinanza 5 settembre 1989 sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Canton San Gallo (VVK/SG); entità della prestazione per superstiti in favore della persona divorziata.
L'art. 46 prima frase della VVK/SG, secondo cui le pretese dei coniugi divorziati si orientano, quanto ai presupposti e all'entità, alle prescrizioni della LPP sulle pretese della donna divorziata, limita il diritto a prestazioni per superstiti alle prestazioni minime giusta la LPP, cioè al 60 % della rendita LPP obbligatoria del defunto ex coniuge (consid. 3).
La regola di riduzione dell'art. 20 cpv. 2 OPP 2 - in concreto applicabile sulla base dell'art. 46 seconda frase della VVK/SG - consente il solo computo di quelle prestazioni, che sono provocate, rispettivamente influenzate, dalla morte del coniuge divorziato debitore di un contributo di mantenimento. La rendita di vecchiaia AVS non è pertanto computabile o lo è soltanto nella misura di un eventuale aumento dovuto al decesso (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 19 cpv. 3 LPP, art. 20 OPP 2, art. 20 cpv. 2 OPP 2