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Regesto a

Art. 216 cpv. 2 CO; forma di una promessa di vendita avente per oggetto fondi e cose mobili.
In una promessa, che combina la vendita di fondi e di cose mobili, le parti possono convenire un prezzo globale quale contropartita per i fondi e queste altre cose; in una simile evenienza è necessario che anche quest'ultime vengano specificate nell'atto pubblico (consid. 2 e 3).

Regesto b

Art. 2 cpv. 1, art. 18 cpv. 1 e art. 151 CO; interpretazione di condizioni enunciate in una promessa di vendita.
L'atto autentico menziona diverse condizioni sospensive relative a pratiche ancora da espletare e ulteriori accordi delle parti. Nonostante il loro tenore, queste clausole non sospendono gli effetti della promessa di vendere e di acquistare; essendo questa "irrevocabile", le condizioni vertono in realtà su punti secondari di cui le parti si sono riservate la regolamentazione, oppure sospendono unicamente l'obbligazione di concludere la vendita finale (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 216 cpv. 2 CO, Art. 2 cpv. 1, art. 18 cpv. 1 e art. 151 CO