Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU; divieto di utilizzazione di prove.
Esame - senza che vi sia un'infrazione da elucidare - di una videocamera andata persa per individuare il suo proprietario. Lasciata irrisolta la questione di sapere se gli indizi di un comportamento penalmente rilevante raccolti grazie a una ricerca generalizzata e indeterminata di prove ("fishing expedition") soggiacciono al divieto assoluto di utilizzare prove (consid. 2.3.2).
Ponderazione tra l'interesse pubblico alla ricerca della verità e quello privato dell'accusato all'inutilizzabilità delle prove (consid. 2.3.3-2.3.5).
Effetto indiretto dei mezzi di prova acquisiti in modo illecito (consid. 2.4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU