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Regesto

Art. 101 cpv. 1 e art. 105 cpv. 2 CPP; rifiuto di autorizzare l'esame degli atti a persone chiamate a fornire informazioni.
Quali partecipanti al procedimento, alle persone chiamate a fornire informazioni può essere riconosciuta qualità di parte quando siano direttamente lese nei loro diritti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 CPP (consid. 2.1).
Ciò presuppone una lesione diretta, immediata e personale (consid. 2.2.1).
La semplice convocazione a un interrogatorio non costituisce una siffatta lesione (consid. 2.2.2).
La formulazione aperta dell'art. 101 cpv. 1 CPP conferisce un certo potere d'apprezzamento a chi dirige il processo. L'autorità che nega l'accesso all'incarto a persone chiamate a fornire informazioni, prima del loro primo interrogatorio e quando l'istruzione non è ancora particolarmente avanzata, non abusa di tale potere (consid. 2.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 101 cpv. 1 e art. 105 cpv. 2 CPP, art. 105 cpv. 2 CPP