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Regesto a

Art. 11 cpv. 1 lett. e e art. 19 CIAP; art. 14a della legge vodese del 24 giugno 1996 sui mercati pubblici (LMP/VD), art. 78 e 83 LTF; natura della sanzione di diritto cantonale che punisce la violazione delle regole valide in materia di mercati pubblici.
Tenuto conto delle altre sanzioni previste dalla legge cantonale sui mercati pubblici, quali l'avvertimento o la revoca dell'aggiudicazione, l'esclusione da ogni nuovo mercato per una durata massima di cinque anni e l'esclusione dalla lista permanente degli offerenti qualificati, l'ammenda per violazione di regole sui mercati pubblici, che può essere pronunciata in maniera cumulativa o alternativa alle altre sanzioni, costituisce una misura amministrativa. Solo il ricorso in materia di diritto pubblico è di conseguenza aperto (consid. 1).

Regesto b

Art. 7 CEDU, art. 5, 9 e 164 cpv. 1 lett. c Cost.; art. 22 LStr; art. 14a LMP/VD; violazione delle regole valide in materia di mercati pubblici.
Colui che, durante la procedura d'aggiudicazione o l'esecuzione del contratto, non rispetta l'art. 22 LStr, che costituisce una disposizione relativa alla protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro, viola le regole valide in materia di mercati pubblici ai sensi dell'art. 14a cpv. 1 LMP/VD (consid. 5.6). Questa disposizione non sanziona il datore di lavoro, bensì l'offerente cui l'esecuzione del mercato pubblico è stata accordata per contratto, sia nel caso costruisca egli stesso l'opera in discussione sia nel caso la faccia costruire da un subappaltatore (consid. 5.7).

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Referenzen

Artikel: art. 19 CIAP, art. 78 e 83 LTF, Art. 7 CEDU