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Regesto

Art. 27 Cost.; art. 8 cpv. 1 lett. d, art. 12 lett. b e art. 13 LLCA; ammissibilità di uno studio di avvocati organizzato quale persona giuridica.
Significato generale dell'art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA tenendo conto della dottrina e della prassi così come degli sviluppi legislativi in Svizzera e all'estero (consid. 3-12).
Portata della libertà economica (art. 27 Cost.) e dell'indipendenza istituzionale (art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA) in relazione con le società di avvocati (consid. 13-22). L'indipendenza istituzionale è garantita quando una simile società è controllata interamente da avvocati iscritti a registro (consid. 17); la questione non è stata decisa per quanto riguarda le "Multidisciplinary Partnerships" (consid. 23). Compatibilità delle società di avvocati con l'esercizio della professione sotto la propria responsabilità giusta l'art. 12 lett. b LLCA (consid. 19) e con il segreto professionale previsto dall'art. 13 LLCA (consid. 20).
Misure da prendere per garantire l'indipendenza nella società anonima di avvocati in discussione (consid. 23).

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Referenzen

Artikel: Art. 27 Cost., art. 12 lett. b e art. 13 LLCA, art. 13 LLCA