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Regesto

Art. 127 cpv. 3 Cost.; limiti della perenzione, dal profilo della disciplina della doppia imposizione, e della prescrizione, secondo il diritto armonizzato, del diritto di tassare di un cantone sul piano intercantonale; bisogno accresciuto di coordinazione tra le autorità di tassazione trattandosi di un'impresa situata fuori del cantone di domicilio del contribuente.
In materia di doppia imposizione, non entra in considerazione l'eccezione di perenzione sollevata da un cantone nei confronti di un altro cantone, quando quest'altro cantone è stato attivo nel termine di due anni dopo la fine del periodo fiscale ("n+2"). A tale fine è sufficiente che una comunicazione scritta venga inviata al contribuente, informandolo che è prevista una tassazione. Ciò avviene tipicamente mediante la notifica della dichiarazione d'imposta. Per procedere alla tassazione corre un termine di diritto armonizzato, che può essere interrotto, fino alla fine dell'anno "n+5" (consid. 3.2-3.5).
Quando il contribuente è proprietario di una ditta individuale situata fuori cantone oppure unico azionista di una società di capitali la cui sede è situata fuori del suo cantone di domicilio, vi è un bisogno accresciuto di coordinazione tra le autorità di tassazione. Spetta al cantone del domicilio principale e a quello del domicilio secondario svolgere reciprocamente la quasi funzione di autorità dirigente (consid. 3.5 e 3.6).

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Referenzen

Artikel: Art. 127 cpv. 3 Cost.