Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 112 cpv. 1 lett. b LTF e art. 82 cpv. 4 CPP; obbligo di motivazione dell'autorità di ricorso.
Una decisione deve esporre chiaramente gli accertamenti fattuali sui quali il tribunale si è fondato e le considerazioni giuridiche da questi desunte (consid. 1.2.1).
La possibilità di rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore (art. 82 cpv. 4 CPP) dev'essere utilizzata con riserbo. In caso di fatti contestati e della sussunzione giuridica, un rimando entra in considerazione solo se l'autorità di ricorso condivide (pienamente) le considerazioni dell'istanza inferiore (consid. 1.2.3).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 82 cpv. 4 CPP, Art. 112 cpv. 1 lett. b LTF

Navigation

Neue Suche