Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 8 cpv. 1 e art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 16c cpv. 2 LIPG; § 20 cpv. 1 e § 22 dell'ordinanza del Gran Consiglio del Canton Turgovia del 18 novembre 1998 sugli stipendi del personale dello Stato (ordinanza sugli stipendi).
La dipendente, che ha chiesto il rinvio dell'indennità in caso di maternità a norma dell'art. 16c cpv. 2 LIPG e che essa stessa è totalmente incapace al lavoro per motivi di salute fino al termine del soggiorno ospedaliero del proprio figlio, ha diritto al versamento del salario di rimpiazzo come in caso malattia; il § 22 dell'ordinanza sugli stipendi lede il precetto della parità di trattamento a norma dell'art. 8 cpv. 1 Cost. e la preminenza del diritto federale secondo l'art. 49 cpv. 1 Cost. (consid. 4-6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 8 cpv. 1 e art. 49 cpv. 1 Cost., art. 16c cpv. 2 LIPG, art. 49 cpv. 1 Cost.