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Regesto

Art. 8, 9 e 49 cpv. 1 Cost.; vecchio art. 39 del regolamento del Consiglio di Stato del Canton Friburgo del 14 marzo 2016 per il personale insegnante, che sottostà al Dipartimento per l'educazione, la cultura e lo sport (nella versione in vigore fino al 30 aprile 2018).
Non è contraria né al principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) né al divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) né tantomeno alla forza derogatoria del diritto federale (art. 49 Cost.) l'interpretazione data dalla Corte cantonale del vecchio art. 39 del regolamento del Consiglio di Stato del Canton Friburgo del 14 marzo 2016 per il personale insegnante, che sottostà al Dipartimento per l'educazione, la cultura e lo sport, il quale prevede come le vacanze che cadano nel congedo maternità possano essere anticipate o posticipate in periodo senza lezioni scolastiche (consid. 5-8).

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Referenzen

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