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Regesto

Art. 49 cpv. 1 CP; concorso (pronuncia di una pena unica).
La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della pena di cui all'art. 49 cpv. 1 CP è possibile unicamente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate. Non basta che le disposizioni penali applicabili comminino (parzialmente) pene dello stesso genere. La pena pecuniaria e quella detentiva non costituiscono delle pene dello stesso genere ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 CP (cosiddetto "metodo concreto"; conferma della giurisprudenza; consid. 2.2, 3.3 e 3.4).
Una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della pena presuppone, diversamente dal principio dell'assorbimento e da quello del cumulo materiale delle pene, che il giudice abbia (almeno mentalmente) commisurato una (ipotetica) pena per ciascuno dei reati. La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (precisazione della giurisprudenza; consid. 3.5).
Il legislatore ha disciplinato in modo esaustivo il concorso di reati nell'art. 49 CP. De lege lata non è possibile infliggere una pena detentiva unica partendo da pene pecuniarie e pene detentive né da più pene pecuniarie (precisazione della giurisprudenza; consid. 3.6).

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Artikel: Art. 49 cpv. 1 CP, art. 49 CP