Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 25 cpv. 2 lett. a, art. 25a cpv. 1, 3, 4 e 5 seconda frase (cpv. 5 nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018), art. 35 cpv. 2 lett. k, art. 39 cpv. 3 e art. 50 LAMal; art. 33 lett. b, h e i OAMal; art. 7, 7a, 8 e 9 OPre; risoluzione governativa n. 2016/1186 del 27 giugno 2016 del Consiglio di Stato del Canton Soletta; metodo per l'accertamento del fabbisogno delle cure nelle case di cura per la classificazione nei livelli di cura.
Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie nel periodo temporale qui determinante fino a fine febbraio 2017 le ordinanze della Confederazione non prevedevano una procedura unificata per tutta la Svizzera per l'accertamento del fabbisogno delle cure nelle case di cura. Il Consiglio di Stato del Canton Soletta non ha violato il diritto federale, nella misura in cui con la risoluzione governativa n. 2016/1186 del 27 giugno 2016 si è basato sul sistema del fabbisogno delle cure RAI/RUG, Versione CH-Index 2016 per stabilire i valori soglia cantonali dal 1° luglio 2016 ("tariffe massime dell'offerta stazionaria e semistazionaria nell'ambito delle cure [case anziani e case di cura]"; consid. 3-8; cfr. anche sentenza 2C_333/2012 del 5 novembre 2012).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 39 cpv. 3 e art. 50 LAMal