Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 13, 26, 27 Cost.; art. 8 CEDU; art. 3 LVP; legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero; ordinanza di blocco dei valori patrimoniali nel contesto dell'Ucrania (O-Ucraina); rifiuto di cancellare un nome dalla lista delle persone cui mira l'ordinanza; revoca del blocco; proporzionalità della misura.
Il rifiuto di cancellare il ricorrente dalla lista delle persone cui mira l'O-Ucraina, che ha come conseguenza il blocco di tutti i suoi averi in Svizzera, rispetta le condizioni e le esigenze legali previste dall'art. 3 cpv. 2 e 3 LVP (consid. 4). Il fatto che l'interessato abbia beneficiato di una cancellazione all'estero, sulla base di altre regole, non è atto ad infirmare i sospetti d'illiceità che pesano sull'origine dei valori bloccati (consid. 4.2), né dimostra un'assenza di coordinazione internazionale (consid. 4.3). Il blocco degli averi persegue del resto un interesse pubblico ed è proporzionato, anche se si sovrappone a un sequestro penale (conferma della giurisprudenza; consid. 5).

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 13, 26, 27 Cost., art. 8 CEDU

Navigation

Neue Suche