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Regesto

Disegni e modelli industriali. Deposito internazionale.
Formalità da adempiere per ottenere la protezione del disegno o modello depositato, segnatamente quando concernono degli orologi (art. 3 e 4 dell'accordo dell'Aja sul deposito internazionale dei disegni o modelli industriali, art. 9 della legge federale sui disegni e modelli industriali e art. 4 del regolamento d'esecuzione 27 luglio 1900). Protezione in Isvizzera dell'oggetto d'un deposito internazionale fatto da un cittadino svizzero (art. 1o e 21 dell'accordo dell'Aja e 23bis della legge federale sui disegni e modelli industriali).
Formalità da adempiere affinchè un deposito internazionale sia validamente prorogato (art. 8, 9 e 11 dell'accordo dell'Aja).
In Isvizzera vale la presunzione che l'oggetto del deposito internazionale era nuovo (art. 21 dell'accordo dell'Aja e 6 della legge federale sui disegni e modelli internazionali).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 4 del