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Urteilskopf

82 II 570


76. Estratto dalla sentenza 5 ottobre 1956 della II Corte civile nella causa Maier contro Sarmenti.

Regeste

Vaterschaftsklage auf Vermögensleistungen, angehoben von Mutter und Kind deutscher Nationalität, mit Wohnsitz in der Schweiz im Zeitpunkt der Geburt, gegen einen um die Zeit der Empfängnis in Italien wohnhaft gewesenen italienischen Staatsbürger.
a) Zuständigkeit des Richters am Wohnsitz der Klägerschaft zur Zeit der Geburt (Erw. 2).
b) Anwendbarkeit des im Gebiete des örtlich zuständigen Richters geltenden materiellen Rechtes. Änderung der Rechtsprechung (Erw. 3 lit. b).

Sachverhalt ab Seite 571

BGE 82 II 570 S. 571

A.- Elfriede Maier, nubile, di nazionalità germanica, diede alla luce a Locarno, il 23 dicembre 1953, una bambina alla quale pose il nome di Susanne. La madre indicò quale presunto padre il cittadino italiano Guido Sarmenti, ammogliato, domiciliato a Endine Gaiano, provincia di Bergamo.
Con petizione 20 dicembre 1954 madre e figlia convennero Guido Sarmenti davanti alla Pretura di Locarno-Campagna, chiedendo ch'egli fosse dichiarato padre naturale della bambina Susanne e condannato a pagarle una pensione alimentare di 100 fr. al mese dal 23 dicembre 1953 fino a quando avrà compiuto gli anni diciotto, come pure a rifondere alla madre la somma di 1430 fr. per spese di parto e mantenimento. A sostegno del gravame la madre adduceva di aver conosciuto il convenuto ad Adelboden, nell'albergo dove ella lavorava come cuoca ed egli come portiere; di aver avuto con lui rapporti sessuali durante i mesi di febbraio e marzo 1953, l'ultima volta il 12 di quel mese, poco prima del suo ritorno in Italia.
BGE 82 II 570 S. 572
Il convenuto non rispose alla petizione e fu dichiarato precluso.
Con sentenza 7 ottobre 1955 il Pretore riconobbe Guido Sarmenti padre naturale della bambina Susanne e lo condannò a pagare alla figlia la pensione alimentare nell'importo chiesto ed alla madre la somma ridotta di 1253 fr. per spese di parto e mantenimento.

B.- Il convenuto si aggravò alla Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che, con sentenza 6 giugno 1956, annullò il giudizio pretoriale e respinse integralmente le domande di petizione in applicazione del diritto italiano.

C.- Contro questa sentenza Elfriede e Susanne Maier hanno interposto ricorso per riforma al Tribunale federale. Le ricorrenti concludono chiedendo che il convenuto sia dichiarato padre naturale della bambina Susanne e condannato a corrispondere a madre e figlia le prestazioni loro riconosciute dal giudizio pretoriale.
Il convenuto ha proposto la reiezione del ricorso.

Erwägungen

Considerando in diritto:

2. La Corte cantonale ha ammesso la competenza del giudice svizzero a conoscere dell'azione di paternità, che ha per oggetto soltanto prestazioni pecuniarie, in virtù dell'art. 312 cp. 1 CC. Essa si è attenuta alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui al promovimento d'una siffatta azione al domicilio svizzero dell'attore al momento della nascita non sono di ostacolo nè la nazionalità straniera delle parti, nè il fatto che il convenuto sia domiciliato all'estero (RU 77 II 120). Questo principio giurisprudenziale ha trovato conferma nella sentenza 79 II 346 sgg., almeno per il caso in cui la madre sia di nazionalità svizzera e fosse domiciliata in Svizzera al tempo delle relazioni intime (l.c. p. 349). Di questa duplice riserva, la seconda non tocca la fattispecie, poichè all'epoca dei rapporti sessuali (febbraio/marzo 1953) la madre aveva domicilio in Svizzera, circostanza che non è più litigiosa in sede federale.
BGE 82 II 570 S. 573
Rimane la prima riserva, la madre non essendo di nazionalità svizzera, ma germanica. Sennonchè, la discriminazione fatta dalla sentenza citata non appare giustificata. Non esistono infatti ragioni valide per negare alla madre il foro al suo domicilio svizzero soltanto perchè è di nazionalità straniera (cf. in senso conforme la dottrina: STAUFFER, Das internationale Privatrecht der Schweiz, n. 4 all'art. 2 LR; SILBERNAGEL, n. 11 all'art. 312 CC; EGGER, n. 3 all'art. 312 CC; SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, 3a ed., vol. I, 429/30; GULDENER, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, p. 57; inoltre, la giurisprudenza citata in RU 79 II 348). Aggiungesi che nella fattispecie il diniego del foro svizzero all'attrice sarebbe anche contrario all'art. 1 del trattato 31 ottobre 1910 tra la Confederazione svizzera e l'Impero germanico, secondo cui i cittadini di ciascuna delle parti contraenti godono nel territorio dell'altra, per le loro persone e i loro beni, la stessa protezione legale dei nazionali. La competenza del Pretore di Locarno deve quindi essere confermata.

3. Anche per quanto riguarda la legge applicabile, la Corte cantonale ha fatto capo alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui nei rapporti internazionali l'azione di paternità tendente alle sole prestazioni pecuniarie dev'essere giudicata in base alla legge del domicilio del convenuto al momento del concepimento (RU 39 II 500, 41 II 423, 45 II 507, 51 I 105/106, 53 II 90/93, 77 II 115, 78 II 201, 79 II 349, 81 II 19 e 82 II 171). Ammesso come pacifico che all'epoca determinante il convenuto era domiciliato in Italia (fatto di petizione 4), la seconda giurisdizione cantonale ha dichiarato applicabile il diritto italiano.
a) Le attrici contestano che il domicilio del convenuto in Italia sia pacifico, adducendo che si tratta d'una svista manifesta (art. 55 cp. 1 lett. d OG). Ma, indipendentemente dalla portata che possa essere attribuita alle allegazioni di petizione, gli accertamenti di fatto della Corte cantonale,
BGE 82 II 570 S. 574
vincolanti per il Tribunale federale (art. 63 OG), autorizzano la conclusione che il convenuto era effettivamente domiciliato in Italia. Al tempo del concepimento, egli dimorava ad Adelboden unicamente a scopo di lavoro quale impiegato d'albergo stagionale (permesso di dimora 17 dicembre 1952 per la durata della "stagione invernale 1952/53, ossia fino al 10 aprile 1953"); sua moglie era rimasta a Endine Gaiano. Orbene, lo straniero che lascia la sua famiglia all'estero e viene a lavorare in Svizzera soltanto per un lasso di tempo determinato e di breve durata (stagione alberghiera invernale) non vi crea un domicilio a'sensi dell'art. 23 cp. 1 CC; il suo centro di vita va ravvisato nel luogo dov'è rimasta la famiglia e dove ritorna a stagione terminata (RU 69 I 78; 78 I 316 e 79 I 26).
b) In tema d'azione di paternità ordinaria (senza effetti di stato civile) promossa contro uno straniero domiciliato all'estero la giurisprudenza del Tribunale federale ha dapprima fatto capo, tanto per il foro, quanto per la legge applicabile, all'art. 2 della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dimoranti (LR). Ha difatto ritenuto che tale disposto fa coincidere il quesito del diritto materiale applicabile con quello della giurisdizione, che dalla sottomissione al foro del domicilio deriva anche l'assoggettamento al diritto materiale del luogo di domicilio, che, siccome di una sottomissione ad un foro può essere parola soltanto per il convenuto, ne consegue necessariamente che laddove un'obbligazione unilaterale del convenuto collegata in forza della legge ad un fatto determinato costituisce l'oggetto della contestazione, decisivo per la determinazione del diritto applicabile è pure il suo domicilio e non quello della parte attrice (RU 45 II 507). Per la prima volta nella sentenza RU 77 II 120/121, il Tribunale federale ha statuito, unicamente in materia di giurisdizione, che detta legge sui rapporti di diritto civile non era applicabile nella fattispecie (convenuto francese domiciliato in Francia), poichè, secondo l'art. 32, essa concerne soltanto gli stranieri domiciliati in Svizzera. In mancanza
BGE 82 II 570 S. 575
di un testo direttamente applicabile, ha esteso la regola di competenza speciale enunciata dall'art. 312 CC anche alle controversie di cui si tratta (prassi confermata in RU 79 II 345 e 81 II 17). Per quanto concerne invece la legge applicabile, il Tribunale federale ha continuato a riferirsi all'art. 2 LR, assoggettando l'azione al diritto materiale vigente al domicilio del convenuto al tempo del concepimento (RU 78 II 200, 79 II 347 e 81 II 19). Questa prassi dev'essere riveduta.
Ammessa l'inapplicabilità dell'art. 2 LR quando lo straniero contro il quale è diretta l'azione di paternità è domiciliato all'estero non si vede perchè questo disposto dovrebbe essere abbandonato per la questione della competenza giurisdizionale e non per quella della legge applicabile. D'altra parte, le ragioni addotte nella sentenza RU 77 II 120/121 militano per il riferimento all'art. 312 CC non soltanto agli effetti della determinazione del foro ma anche della legge materiale. Basti rilevare a questo proposito che l'intento del legislatore di accordare alla madre svizzera o straniera il beneficio d'un foro in Svizzera, purchè vi fosse domiciliata al tempo della nascita, è in molti casi reso vano nei suoi effetti pratici con l'assoggettamento dell'azione di paternità ordinaria al diritto materiale straniero. La concessione del foro al domicilio svizzero della madre al momento della nascita è stata manifestamente dettata dalla preoccupazione d'impedire che, trasferendosi o tornando all'estero dopo il concepimento, il presunto padre potesse sottrarsi all'azione di paternità (RU 51 I 106). In mancanza d'una norma di collisione esplicita non si vede perchè, trattandosi di un'azione di paternità di carattere meramente pecuniario, la legge nazionale dovrebbe cedere il passo ad una legge straniera meno favorevole alla filiazione naturale. Si giustifica pertanto di assoggettare un'azione quale l'attuale al diritto materiale che vige al luogo del giudice competente per territorio, vale a dire al diritto svizzero.
La sentenza prolata dal giudice del domicilio svizzero
BGE 82 II 570 S. 576
della parte attrice potrebbe invero non essere eseguibile nello Stato in cui il convenuto ha il proprio domicilio. Ma nell'azione di paternità senza effetti di stato civile il giudice svizzero non ha da occuparsi delle difficoltà che potrebbe incontrare l'esecuzione della sentenza (RU 77 II 122 e 79 II 350).

4. Poichè l'azione promossa dalle attrici dev'essere giudicata a norma della legge svizzera, applicando la legge italiana la Corte cantonale ha violato il diritto federale.
La causa deve quindi esserle rinviata per nuovo giudizio.

Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto nel senso che la querelata sentenza 6 giugno 1956 è annullata e gli atti sono rinviati alla Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuovo giudizio a norma dei considerandi.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 2 3 4

Dispositiv

Referenzen

Artikel: art. 63 OG, ; 78 I 316