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Urteilskopf

86 I 219


29. Estratto della sentenza 6 luglio 1960 nella causa Finanz & Kredit AG Aarau contro Consiglio di Stato del Canton Ticino.

Regeste

Kantonale Stempelabgabe auf Verträgen. Doppelbesteuerung.
1. Die tessinische Stempelabgabe ist eine Steuer, auf welche das Verbot der Doppelbesteuerung (Art. 46 Abs. 2 BV) anwendbar ist (Erw. a).
2. Kann der Kanton, auf dessen Gebiet die Vertragsurkunde errichtet wird, den Zessionar einer der Vertragsparteien auch dann für die Bezahlung der Stempelabgabe haftbar machen, wenn die Zession in einem andern Kanton erfolgt ist? (Frage offen gelassen. Erw. b).
3. Ein Kaufvertrag, in welchem gleichzeitig die Forderung des Verkäufers an einen Dritten abgetreten wird, untersteht der Steuerhoheit des Kantons, in welchem der Vertrag verurkundet wird, auch dann, wenn der in einem andern Kanton wohnhafte Zessionar sich die Genehmigung des Vertrags vorbehalten hat (Erw. c).

Sachverhalt ab Seite 219

BGE 86 I 219 S. 219

A.- L'11 dicembre 1959, la ditta Progress-Vertrieb di Thalwil vendeva a B., Claro, una macchina per maglieria
BGE 86 I 219 S. 220
Tervitex per il prezzo di 960 fr., di cui 100 fr. venivano pagati in contanti.
Mediante lo stesso atto, la venditrice cedeva alla Finanz & Kredit AG Aarau, il credito di 860 fr. che il compratore si impegnava a pagare ratealmente. L'oggetto venduto passava in proprietà alla cessionaria, alla quale era riservata l'approvazione del contratto e riconosciuto il diritto di iscrivere la riserva della proprietà fino a liquidazione del prezzo di vendita.
Il contratto porta la data di "Claro, 11 dicembre 1959" ed è sottoscritto dalla venditrice e dal compratore, nonchè dalla ditta Finanz & Kredit AG
La ditta cessionaria lo produsse il 15 gennaio 1960 per iscrivere la riserva della proprietà all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, il quale, visto che il contratto era stato steso su carta semplice, lo inviò al Dipartimento cantonale delle finanze per l'applicazione del bollo. Il Dipartimento vi appose anzitutto il bollo normale di un franco; inoltre, preso atto che il documento era stato steso in contravvenzione alla legge cantonale, applicò una sanatoria di 10 fr. a carico della ditta che l'aveva prodotto. L'art. 43 della legge cantonale 9 gennaio 1934 sul bollo (LB), applicato dal Dipartimento, dispone quanto segue:
"Sono responsabili solidalmente per il pagamento delle multe e del bollo mancante:
a) tutte le parti che avranno cooperato alla formazione di un atto in contravvenzione o l'avranno sottoscritto, quando trattasi di atto soggetto al bollo sin dalla sua origine;
b) la parte che produce a qualsiasi autorità un atto in contravvenzione, salvo regresso, quando ne sia il caso, verso il colpevole;"
Contro la suindicata decisione, la Finanz & Kredit AG interpose un ricorso al Consiglio di Stato che lo respinse mettendo inoltre a carico della ricorrente una tassa di giudizio di 10 fr.

B.- Il 2 maggio 1960, la Finanz & Kredit AG ha interposto ricorso al Tribunale federale impugnando la decisione del Consiglio di Stato come presa in violazione
BGE 86 I 219 S. 221
del divieto di doppia imposizione. Essa afferma che, in realtà, l'atto in questione rappresenta due contratti nettamente distinti: il contratto di compravendita stipulato a Claro e il contratto di cessione di credito fra la venditrice Progress Vertrieb ed essa Finanz & Kredit AG
La cessione sarebbe stata stipulata successivamente, coll'apposizione della firma della cessionaria, fra la cedente domiciliata a Thalwil e la cessionaria domiciliata ad Aarau, e sarebbe pertanto estranea alla sovranità fiscale del Canton Ticino.

C.- Secondo il Consiglio di Stato si tratterebbe di un unico contratto includente tanto la vendita quanto la cessione e che regolerebbe i rapporti reciproci fra tutte e tre le parti interessate. Comunque, la Finanz & Kredit AG sarebbe responsabile secondo l'art. 43 lett. b LB, già per il fatto che, presentando l'atto ad un'autorità ticinese, ha fatto valere diritti propri e sarebbe quindi da considerare come "parte" a'sensi della stessa disposizione legale. Peraltro, questa disposizione riserverebbe la possibilità di regresso nei confronti dei contraenti colpevoli dell'omissione del bollo.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. L'impugnata decisione dev'essere esaminata anzitutto in punto alle contestazioni del ricorrente di violazione del divieto di doppia imposizione.
a) L'art. 5 num. 1 LB prescrive che "gli atti e contratti di valore determinato o determinabile superiore a 250 fr. sino a 1000 fr. devono essere stesi su carta da bollo di un franco". Secondo l'art. 6 della stessa legge, tali atti di valore superiore ai 1000 fr. "sono imposti in ragione di un franco per mille".
Una simile contribuzione costituisce non una sportula o tassa di cancelleria perchè non è in rapporto con determinate prestazioni amministrative, nè un diritto fisso perchè illimitata, ma una contribuzione ad valorem, a scopi puramente fiscali, fondata unicamente sul generico
BGE 86 I 219 S. 222
potere d'imposizione del Cantone. Si tratta quindi sostanzialmente di una imposta, a cui si applica il divieto di doppia imposizione previsto dall'art. 46 cp. 2 CF (RU 71 I 324 ss, 72 I 85, 81 I 24).
b) Questa contribuzione, applicabile agli atti destinati a far fede in giudizio (art. 2 LB), spetta a quei cantoni nel cui territorio il relativo rapporto giuridico è stato documentato (RU 72 I 85, 81 I 24); com'è il caso per il contratto di compravendita stipulato fra la Progress-Vertrieb e B., che - come ammette anche la ricorrente - è stato redatto e firmato a Claro.
L'autorità cantonale afferma che anche la cessione del credito è stata documentata a Claro contemporaneamente al contratto di compravendita, ma essa non annette a tale fatto un'importanza decisiva e non dichiara di aver sottoposto al bollo la documentazione del contratto di cessione. Secondo l'autorità ticinese sono responsabili per il pagamento del bollo proporzionale e delle relative multe tutte le persone che, presentando un documento steso nel Ticino in contravvenzione colle suesposte disposizioni legali, fanno valere diritti in proprio. Da questo ragionamento si deve conseguire che, in virtù dell'art. 43 lett. b LB, il cessionario sarebbe sempre responsabile dell'omissione del bollo imputabile al cedente, anche nel caso che la cessione sia stata documentata separamente al di fuori del territorio cantonale.
c) La suesposta questione puà rimanere aperta, perchè in concreto la ricorrente è parte nel cosiddetto "Kaufvertrag" - in realtà un contratto misto di compravendita e di cessione - stipulato a Claro fra il rappresentante della Progress Vertrieb e B.
Infatti, in questo contratto i rapporti della vendita e della cessione sono intimamente connessi e reciprocamente condizionati.
La cessione del credito vi è prevista alla cifra 2, la quale stabilisce inoltre che il compratore può effettuare i suoi pagamenti rateali solo alla cessionaria. La cifra 5 autorizza
BGE 86 I 219 S. 223
la cessionaria ad iscrivere la riserva della proprietà; la cifra 6 prescrive che il compratore è obbligato ad assicurare contro i danni l'oggetto comperato ed a cedere i relativi diritti alla Finanz & Kredit AG Anche altre disposizioni contrattuali concernono obblighi e diritti intercorrenti direttamente fra il compratore e la cessionaria. Inoltre l'atto in questione è stato allestito su un formulario stampato e, pertanto, presuppone accordi fra la cedente e la cessionaria circa le condizioni da imporre al compratore e l'implicita autorizzazione della Finanz & Kredit AG al rappresentante della Progress Vertrieb di proporre il contratto.
La disposizione prevista sotto cifra 16 che riserva l'approvazione della cessionaria, si riferisce al "Kaufvertrag" e quindi, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non concerne particolarmente la cessione di credito, ma dimostra che la cessionaria non è estranea nemmeno al contratto di compravendita.
D'altra parte la circostanza - affermata dalla ricorrente e contestata dall'autorità cantonale - secondo cui l'approvazione del contratto sarebbe stata espressa ad Aarau è irrilevante agli effetti della doppia imposizione, perchè la riserva dell'approvazione non impedisce la documentazione del contratto (RU 81 I 24, 25).
Ciò premesso, l'autorità ticinese, sottoponendo la ricorrente all'obbligo del bollo, come una delle tre parti interessate nel contratto documentato a Claro, non ha violato il divieto costituzionale della doppia imposizione.

2. (Questione dell'arbitrio).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Referenzen

Artikel: Art. 46 Abs. 2 BV