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Regesto

Art. 3, 5, 31 cpv. 2 CF; pubblicità cinematografica.
1. Proporzionalità delle restrizioni di polizia e legalità dell'ammistrazione (consid. 3).
2. Per le restrizioni di polizia, i Cantoni possono esigere in vece della base legale materiale, come prescrive il diritto federale, la base legale formale (consid. 4).
3. Validità territoriale di restrizioni cantonali di polizia, segnatamente di prescrizioni relative alla pubblicità. Un Cantone, il quale ha vietato la proiezione pubblica di un film, può proibire di fare, riguardo a questa pellicola, pubblicità sul suo territorio per rappresentazioni date altrove (consid. 5).