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Regesto

Assistenza giudiziaria, art. 4 CF.
Il curatore, ai sensi dell'art. 392 num. 2 CC, che deve essere nominato ad un infante contro il quale è stata promossa l'azione di contestazione della paternità, deve essere possibilmente scelto fra persone che siano atte a condurre il processo personalmente. L'infante non ha diritto all'avvocato d'ufficio se nel circondario dell'autorità tutoria, le funzioni di curatore potevano essere affidate ad altra persona avente le suesposte capacità.