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Regesto

Azione di paternità. Art. 314 cpv. 2 e art. 8 CC.
1. La questione, sinora lasciata indecisa dalla giurisprudenza del Tribunale federale, in punto a sapere se, per diritto federale, il giudice è obbligato a ordinare una perizia antropobiologica chiesta dalla parte attrice o dalla convenuta, dev'essere risolta affermativamente (consid. 1, 2 e 3).
2. Nessuna restrizione di diritto procedurale o materiale osta nella fattispecie a che sia ordinata una perizia antropobiologica (consid. 4).
3. Prima che sia ordinata la perizia antropobiologica chiesta dal convenuto, devono essere esauriti tutti gli altri mezzi di prova (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 314 cpv. 2 e art. 8 CC