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Regesto

Accettazione di un'eredità con il beneficio d'inventario; responsabilità oltre l'inventario; mancata notificazione di un credito senza colpa del titolare (art. 590 cpv. 2 CC). Caso di un creditore domiciliato all'estero e che non ha avuto tempestiva conoscenza della morte del debitore e della grida. La violazione delle prescrizioni estere sulle divise può costituire colpa nel senso dell'art. 590 cpv. 2 CC? Consid. 3.
Prescrizione.
1. Termine per la prescrizione della pretesa di pagamento di una somma di denaro incassata per conto del creditore (e forseutilizzata senza diritto) (art. 127, 130 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CO). Consid. 4.
2. Impedimento e sospensione della prescrizione
- durante l'inventario (art. 586 CC), consid. 5;
- "finchè sia impossibile di promuovere l'azione davanti un tribunale svizzero" (art. 134 cpv. 1 num. 6 CO). Questa premessa è adempita solo in quanto il creditore sia impedito da circostanze obiettive, indipendenti dalla sua situazione personale, di promuovere azione in Svizzera. Non basta che in virtù della legislazione estera, alla quale è sottoposto a motivo del suo domicilio all'estero, un creditore corra il rischio di essere condannato e di vedere confiscato il suo credito se promuove azione in Svizzera. Consid. 6-10.
3. Interruzione della prescrizione risultante da un riconoscimento del debito (art. 135 num. 1 CO)? Consid. 11.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 590 cpv. 2 CC, art. 586 CC