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Regesto

Assicurazione casco. Designazione dell'oggetto assicurato.
1. Le conseguenze di un errore nella designazione dell'oggetto assicurato sono disciplinate dalle regole generali del diritto delle obbligazioni sui vizi della volontà, non dalle disposizioni speciali concernenti il contratto d'assicurazione (consid. 1 e 2).
2. Quando l'errore del dichiarante è riconoscibile dalla controparte? (Consid. 3).
3. Violazione dei doveri incombenti alle parti all'atto dei colloqui, in vista della stipulazione del contratto (culpa in contrahendo), commessa dall'assicuratore che non verifica la proposta omettendo di consultare gli incarti degli altri contratti sottoscritti in precedenza dallo stesso stipulante (consid. 4 a 6).
4. Colpa concorrente dello stipulante che omette di verificare le indicazioni relative all'oggetto assicurato, contenute nella proposta e ribadite nella polizza d'assicurazione (consid. 6).