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Regesto

Art. 60 cpv. 1 CO (e 23 cpv. 1 LCart.).
1. Per stabilire il punto di partenza del termine di prescrizione dell'art. 60 CO è determinante la conoscenza dei fatti, non quella della loro qualificazione giuridica (consid. 1 a).
2. Il danno causato da un solo atto o da uno stato continuo o dal susseguirsi di atti emananti da una risoluzione unica, deve essere considerato come una unità qualora si tratti di fissare il punto di partenza del termine di prescrizione dell'art. 60 CO, anche se può essere scomposto in elementi omogenei distinti che subentrano successivamente (consid. 2-7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 60 CO, Art. 60 cpv. 1 CO

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