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Regesto

1. Art. 1 cpv. 1 lett. d, 15 cpv. 1 LResp. Un procedimento penale contro membri della Commissione federale delle banche può essere promosso solo con il permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia (consid. 1).
2. Art. 15 LResp., art. 32 e 303 CP. Senso e scopo della procedura preliminare nella quale si decide sul permesso. La Commissione federale delle banche è tenuta a denunciare alle autorità penali i reati in rapporto con le sue attribuzioni. Contenuto e limiti di questo obbligo (consid. 2).
3. Art. 4 CF, art. 15 cpv. 3 LResp. Si può rifiutare il permesso per l'apertura di un procedimento penale contro funzionari senza aver udito il denunciante? (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 15 LResp, art. 32 e 303 CP, art. 15 cpv. 3 LResp