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Regesto

Sequestro e pignoramento dei redditi di un immobile appartenente al debitore. Contributi di sostentamento per il debitore.
1. Le prestazioni periodiche che il proprietario di un fondo riceve dal titolare di un diritto di superficie e locatario a titolo di compensoper l'utilizzazione del suo immobile non sono comprese nell'usufrutto ai sensi dell'art. 93 LEF; esse sono integralmente pignorabili (consid. 1).
2. Simili prestazioni possono essere pignorate o sequestrate anche se non sono ancora esigibili, ma soltanto per la durata di un anno dall'esecuzione del pignoramento o del sequestro (consid. 2).
3. Cessione di una parte dell'indennità per l'utilizzazione dell'immobile ai creditori pignoratizi? Salvaguardia del privilegio di questi creditori (art. 806 CC) (consid. 3).
4. Utilizzazione dei redditi pignorati o sequestrati a favore del sostentamento del debitore (art. 103 cpv. 2 LEF; consid. 4). Determinazione dei contributi di sostentamento secondo le regole applicabili alla fissazione della parte impignorabile nel pignoramento di salario. Delucidazione d'ufficio dei fatti pertinenti. Obbligo del debitore di fornire informazioni. Considerazione del guadagno che il debitore può realizzare esercitando una adeguata attività. Considerazione dei suoi debiti, in particolare di quelli garantiti da pegni immobiliari? (consid. 5). Durata del diritto ai contributi di sostentamento; tali contributi devono essere adattati al cambiamento delle circostanze (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 93 LEF, art. 806 CC, art. 103 cpv. 2 LEF