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Regesto

Art. 41 num. 1 cpv. 1 e 2 CP. Sospensione condizionale della pena in caso di guida in stato di ebrietà.
Colui che è condannato per guida in stato di ebrietà dimostra, di regola, una mancanza di controllo e di scrupoli. Questa presunzione può essere distrutta se le circostanze del caso, valutate non isolatamente, ma insieme con gli antecedenti del condannato, permettono di concludere che questi si emenderà durevolmente attreverso una pena condizionalmente sospesa. L'atto delittuoso dev'essere di conseguenza valutato tenendo conto della situazione personale del suo autore (conferma della giurisprudenza instaurata con la sentenza RU 95 IV 49 e segg. e 55 e segg.).