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Regesto

Liberazione condizionale. Art. 38 CP, 26 ss. LPA.
1. La consultazione degli atti relativi alla liberazione condizionale non può essere, almeno in linea di principio, rifiutata al condannato che ne abbia fatto domanda, salvo che sussistano per determinati documenti i presupposti di cui all'art. 27 LPA (consid. 1).
2. Ove il condannato abbia chiesto di consultare gli atti solamente dopo che già sia intervenuta la decisione sulla sua liberazione condizionale, non è tale decisione ad essere annullata in caso di violazione del diritto di essere sentito, bensì esclusivamente quella con cui si nega il diritto di consultare gli atti (consid. 2).
3. Poichè non può sostituire con il proprio l'apprezzamento dell'autorità inferiore, il Tribunale federale non costituisce un'istanza di ricorso, dotata di pieno potere cognitivo; esso non può pertanto sanare la violazione del diritto di essere sentito (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 38 CP