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Regesto

Art. 42 cpv. 2 CO.
Portata dell'obbligo di addurre e provare gli elementi del danno il cui importo esatto non può essere stabilito (consid. 2).
Incapacità di lavoro parziale susseguente a un infortunio, d'una durata di 15 giorni, dell'amministratore di una società in nome collettivo dotata di un'organizzazione moderna. Danno negato in concreto (consid. 3).
Obbligo dell'attore di rendere verosimile la diminuzione del guadagno, ch'egli pretende attribuibile all'infortunio, mediante la presentazione dei registri e dei documenti della società (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 42 cpv. 2 CO

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