Regesto
Art. 41 n. 2 CP. Norme di condotta.
1. La scelta e il contenuto delle norme di condotta devono essere adéguati al fine della sospensione condizionale della pena, che è l'emenda duratura del condannato. Essi sono determinati dall'apprezzamento dell'autorità cantonale. Con ricorso per cassazione può pertanto essere invocato al riguardo soltanto l'abuso di tale potere d'apprezzamento (consid. 1).
2. In caso di guida in stato d'ebrietà non costituisce abuso del potere d'apprezzamento tendere ad emendare l'agente influenzando sia il suo comportamento come conducente (obbligo di depositare la licenza di condurre), sia la sua attitudine rispetto all'alcool (patronato) (consid. 2).
3. Laddove le norme di condotta risultino, nel corso della loro attuazione, come troppo rigorose e concretamente inadeguate alla situazione personale del condannato, può esserne chiesta la modificazione (consid. 2c).