Regesto
Art. 118 cpv. 2 lett. c LAINF: Diritto transitorio. Diritto applicabile a un assegno per grandi invalidi versato, a dipendenza di un infortunio occorso nel 1978, sotto forma di un aumento della rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 seconda frase LAMI, poi sospeso durante dodici anni e ripristinato a decorrere dal mese di dicembre 1995.
Art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF: Cura medica dopo la determinazione della rendita. Estensione del diritto di un assicurato invalido al 100% e le cui condizioni di salute richiedono una spedalizzazione permanente alla presa a carico delle spese ospedaliere (mediche e non mediche).
Art. 4 cpv. 1 Cost. Tutela della buona fede dell'assicurato nel caso di cambiamento di prassi dell'assicuratore contro gli infortuni.