Regesto
1. Art. 1 cpv. 1 OL.
Il fatto che la merce offerta in vendita (nella fattispecie: pellicce) sia soggetta a variazioni stagionali di presso non conferisce alcun diritto ad un trattamento speciale (consid. I).
2. DF del 20 dicembre 1972 concernente la vigilanza su i prezzi, i salari e i profitti; OCF del 12 giugno 1973 concernente l'esposizione dei prezzi al minuto.
L'art. 9 dell'OCF, che vieta l'indicazione di più d'un prezzo, è coperto dalla delega contenuta nell'art. 1 del DF (consid. II).