Regesto
Art. 82 cpv. 1 LEF; art. 320 lett. a combinato con l'art. 57 CPC; potere d'esame dell'autorità di reclamo nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione.
Se, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione dinanzi all'autorità cantonale di reclamo, l'escusso contesta esclusivamente la completezza del titolo di rigetto (composto di più documenti), l'autorità di reclamo non può, in linea di principio, esaminare di propria iniziativa se i documenti prodotti valgono quale riconoscimento di debito dal punto di vista del loro contenuto (art. 82 cpv. 1 LEF; consid. 4.2).