Regesto
Art. 6 cpv. 2, 8 cpv. 1 e 12 segg. LPer, art. 24 cpv. 1 n. 4, 28, 320 e 328b CO; annullamento di un contratto di lavoro di diritto pubblico per vizio di volontà.
La parte generale del codice delle obbligazioni, ed in particolare le norme sui vizi della volontà, sono applicabili per analogia ai rapporti d'impiego di diritto pubblico della Confederazione (consid. 3). Un contratto di lavoro di diritto pubblico può essere annullato per vizio di volontà se durante il colloquio d'assunzione una candidata non rivela che nei suoi confronti è pendente un procedimento penale suscettibile di pregiudicare in maniera importante le sue prestazioni lavorative e quindi l'adempimento del contratto (consid. 4).