Regesto
Art. 18 cpv. 1 secondo periodo LCIA. Deroga all'obbligo di allacciamento fondata su motivi gravi.
Una deroga può essere accordata soltanto se l'obbligo di allacciamento comporterebbe un rigore eccessivo non voluto dal legislatore o risulterebbe manifestamente inappropriato. Il principio dell'uguaglianza di trattamento sgorgante dall'art. 4 Cost. assume al riguardo particolare rilevanza. Nella fattispecie concreta esso non è stato violato dal diniego di un'autorizzazione eccezionale.