Regesto
Decreto federale concernente un limite di aggravio di pegni su fondi non agricoli del 6 ottobre 1989 (RS 211.437.3).
Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. d (in relazione con la lett. c) del decreto federale il limite di aggravio non deve essere osservato per i fondi di una cooperativa di abitazione, che mette a disposizione dei suoi soci spazi abitativi per un soggiorno durevole. La sola possibilità di utilizzare in futuro un fondo non edificato per la costruzione di abitazioni non giustifica tuttavia l'applicazione di questa norma eccezionale, nemmeno se il fondo è di proprietà di una cooperativa d'abitazione.