Regesto
Art. 513 cpv. 1 CC, art. 13 CO.
Ove si tratti della risoluzione senza condizioni né controprestazioni di un contratto successorio di mera rinunzia, non v'è ragione di derogare alle regole generali che disciplinano la forma scritta: basta che il patto risolutorio sia firmato dalla persona a cui esso impone un obbligo, ossia dal disponente.