Regesto
Art. 143 LEF.
Vi è mora secondo l'art. 143 LEF, di massima, soltanto quando il deliberatario rifiuti il pagamento di una somma dovuta all'ufficio d'esecuzione. Il ritardato adempimento dell'obbligo verso un terzo, accollato al deliberatario in base alle condizioni di vendita, non comporta invece la revoca dell'incanto, a meno che la continuazione della procedura soggiaccia all'esecuzione di quest'obbligo.