Regesto
Art. 253 CP.
1. Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione commessa con l'indicazione di beni fittizi e con la sopravalutazione di altri beni in due contratti matrimoniali, al momento dell'allestimento dell'atto pubblico della separazione dei beni convenuta tra i coniugi (consid. 1-4).
2. L'uso da parte dell'autore stesso della falsa attestazione conseguita fraudolentemente nel senso dell'art. 253 cpv. 1 CP costituisce atto successivo non punibile (consid. 5).