Regesto
Art. 49 cpv. 2 e 73 cpv. 1 LPP, art. 89bis cpv. 6 CC: Competenza delle autorità giurisdizionali in tema di LPP. Le istanze giudicanti istituite dall'art. 73 LPP non sono competenti per dirimere le controversie - loro prodotte dopo il 1o gennaio 1985 - concernenti diritti o crediti basati su eventi assicurati che si sono verificati sotto l'imperio del vecchio diritto sulla previdenza professionale, quindi prima del 1o gennaio 1985 (consid. 3 e 4).
Art. 159 cpv. 2 OG: Spese ripetibili. Anche se vincenti in causa le istituzioni di previdenza del personale non hanno, di regola, diritto alle ripetibili (consid. 6).