Regesto
Art. 2 lett. b LBI.
È compreso nella nozione di "methodo di diagnosi" applicato al corpo umano, ed è quindi escluso dal brevetto, un metodo d'investigazione che permette di effettuare una diagnosi. Non può pertanto essere brevettato un procedimento destinato a fornire a distanza segnali relativi allo stato di persone affette da disturbi cardiaci.