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Regesto

Art. 4 e 22ter Cost., tassazione fiscale
1. Ove l'obbligo fiscale sia iniziato nel corso del periodo di computo, non è arbitrario prendere a base della tassazione per il periodo successivo il risultato del primo esercizio, e ciò anche qualora il diritto cantonale non lo disponga espressamente (consid. 1).
2. Utili elevati dovuti alla congiuntura non costituiscono utili straordinari, inidonei a fornire più di una volta la base della tassazione fiscale (consid. 2).
3. Per determinare se un'imposta comporti, in generale o in un caso particolare, un effetto confiscatorio, occorre esaminare l'onere che essa implica per il contribuente durante un periodo di tempo di una certa lunghezza. Non basta che tale effetto risulti casualmente una volta, in seguito al concatenamento di circostanze straordinarie, ma è necessario che, secondo il senso e il fine della disciplina dell'imposta stessa, esso sia voluto, o quanto meno ritenuto possibile, in modo generale e durevole (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 e 22ter Cost.