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Regesto

Art. 218 e 218bis CO.
1. L'art. 218 CO non ha per scopo il controllo dei prezzi dei fondi agricoli. Ove non sia dato un intento di speculazione, un utile considerevole e una sproporzione tra il prezzo di acquisto, da un lato, e il valore di reddito e il valore venale ufficiale, dall'altro, non sono d'ostacolo ad un'autorizzazione eccezionale.
2. Un acquisto destinato ad arrotondare un'azienda agricola ai sensi dell'art. 218bis CO non dev'essere necessariamente un acquisto effettuato per accrescere l'estensione di un'azienda agricola mediante l'aggiunta di terreno adiacente. Costituisce un acquisto destinato ad arrotondare un'azienda agricola anche quello effettuato ai fini dell'esercizio indipendente dell'azienda, sempreché l'acquisto di terreno supplementare appaia necessario a lungo termine per assicurarne l'esistenza e che detto terreno si trovi ad una distanza economicamente ragionevole dal suo centro.

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Referenzen

Artikel: Art. 218 e 218bis CO, art. 218 CO