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Regesto

Art. 218 segg. CO. Termine di divieto di rivendita di fondi agricoli.
1. Nullità di un contratto con cui è stipulato un diritto di compera, ove la conclusione del contratto e la dichiarazione di voler esercitare il diritto di compera intervengano durante il termine di divieto di cui all'art. 218 cpv. 1 CO, senza che un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 218bis CO sia stata effettivamente accordata (conferma della giurisprudenza) (consid. 4b).
2. Per supplire al requisito dell'autorizzazione non possono essere invocati la mera possibilità del rilascio di un'autorizzazione eccezionale, né il divieto dell'abuso di diritto (consid. 4c, d).
3. Applicazione delle disposizioni d'eccezione alla cessione di diritti di compera (consid. 4b, c).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 218 cpv. 1 CO, art. 218bis CO