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Urteilskopf

113 III 139


32. Estratto della sentenza 17 dicembre 1987 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Eggler e A 1 Tele-Video ed Elettronica S.A. contro Telecom Electronic S.A. e Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano (ricorso)

Regeste

Arrestvollzug (Art. 274 ff. SchKG).
1. Rekurslegitimation des Dritten, der das Eigentum an den arrestierten Vermögenswerten beansprucht, und des Arrestschuldners, der geltend macht, diese stünden im Eigentum des Dritten (Erw. 3).
2. Werden nicht die im Arrestbefehl vermerkten, sondern andere Vermögenswerte mit Beschlag belegt, ist der Arrest nichtig, und zwar auch dann, wenn der Arrestgläubiger damit einverstanden war, dass vom Schuldner und vom Dritteigentümer bezeichnete Ersatzgegenstände arrestiert wurden (Erw. 4).
3. Will der Schuldner die Arrestgegenstände zur freien Verfügung behalten, so hat das Betreibungsamt den Arrest - soll dieser nicht nichtig sein - gleichwohl zu vollziehen und alsdann den Schuldner aufzufordern, gemäss Art. 277 SchKG Sicherheit zu leisten (Erw. 5).
4. Beruht der Arrestbefehl auf einem Verlustschein, besteht die Gefahr einer verspäteten Vollstreckung selbst dann nicht, wenn er erst einige Monate nach seiner Ausstellung vollzogen wird (Erw. 6).

Sachverhalt ab Seite 140

BGE 113 III 139 S. 140

A.- Il 28 agosto 1987 la ditta Telecom Electronic S.A. ha ottenuto dalla Pretura di Lugano, Sezione 4, un decreto di sequestro contro Alois Eggler riguardante "l'apparecchio BBC Natelport che si trova sulla vettura targata TI 126'122 di proprietà del debitore", così come "apparecchi radio-TV che si trovano nel negozio denominato A 3000 Radio-TV in Via Guisan 2 a Paradiso", il tutto fino a concorrenza di Fr. 11'000.-- più interessi al 5% dal 3 dicembre 1980. Causa del sequestro era l'art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF (attestato di carenza beni). Il provvedimento non è stato eseguito sugli oggetti in questione. Dal verbale di sequestro, redatto il 1o settembre 1987 e spedito il 9 successivo, risulta che la società anonima A 1 Tele-Video ed Elettronica, titolare del
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negozio in Via Guisan 2 a Paradiso, ha depositato "a nome e per conto del debitore" Fr. 13'000.-- presso l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, Circondario 1, "in vece e luogo dei mobili da sequestrare".

B.- Contro l'esecuzione del sequestro sono insorti alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, autorità di vigilanza, tanto Alois Eggler quanto la società anonima A 1 Tele-Video ed Elettronica S.A., che tuttavia si sono visti respingere i reclami con sentenza del 15 ottobre 1987.

C.- Alois Eggler ha esperito il 29 ottobre 1987 un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale in cui conclude per la revoca, subordinatamente la dichiarazione di caducità del sequestro. Il 30 ottobre 1987 la A 1 Tele-Video ed Elettronica S.A. ha presentato essa pure un ricorso tendente alla revoca del sequestro. Invitata a esprimersi, la sequestrante Telecom Electronic S.A. propone di respingere entrambi i gravami. L'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, Circondario 1, si è limitato a contestare le tesi di Alois Eggler.

Erwägungen

Dai considerandi:

3. a) Il ricorso della società anonima titolare del negozio è, per principio, ricevibile. Al terzo che si ritiene proprietario di beni sequestrati sono offerti due rimedi giuridici alternativi: qualora sia evidente che i beni indicati nel decreto gli appartengono, egli deve introdurre reclamo contro l'esecuzione del sequestro a cui l'Ufficio non avrebbe dovuto procedere; qualora, per contro, sia soltanto inverosimile che i beni in questione appartengano al debitore, egli deve far capo al ricorso di diritto pubblico e impugnare il decreto stesso dimostrando che l'autorità del sequestro ha ammesso in modo insostenibile la proprietà del debitore sui beni ivi elencati (DTF 109 III 124 consid. 6). In concreto si versa nella prima ipotesi: non è contestato, infatti, che la somma di Fr. 13'000.-- appartiene alla società ricorrente; per di più l'importo non figura nemmeno nel decreto di sequestro. Il ricorso a norma dell'art. 19 LEF è dunque proponibile.
b) Il debitore colpito da sequestro ha le identiche facoltà del terzo proprietario (v. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1985, pag. 356 seg.). Anche nel caso in cui i beni sequestrati risultino già formalmente appartenere a estranei (essendo iscritti come tali, per esempio, nel registro fondiario), egli
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ha interesse a contestare la creazione di un foro esecutivo diverso da quello del proprio domicilio (art. 52 prima frase e 279 cpv. 2 in relazione con l'art. 46 segg. LEF). In linea di massima il ricorso di Alois Eggler è perciò ammissibile. Se non che, questi dichiara in maniera esplicita, nel gravame, di essere indifferente all'esito del giudizio; la sua legittimazione appare così dubbia. Essa può rimanere indecisa ove l'esecuzione del sequestro dovesse rivelarsi nulla: in tal caso la nullità del provvedimento andrebbe rilevata d'ufficio senza riguardo all'ammissibilità del ricorso (cfr. DTF 105 III 70 consid. 2 con rinvii).

4. È pacifico che il sequestro è stato eseguito, nella fattispecie, non sugli oggetti cui si riferisce il decreto del Pretore, ma su una somma di Fr. 13'000.-- depositata "in luogo e vece dei mobili da sequestrare". Per la corte cantonale ciò risponde nondimeno alla volontà unanime del debitore e della sequestrante, che ha ratificato simile procedura difendendo l'opera dell'Ufficio; ne deriverebbe "l'irrilevanza delle argomentazioni delle parti reclamanti". Quest'ultimo assunto non può essere condiviso.
a) Un sequestro può vertere soltanto sui beni indicati nel decreto dell'autorità (DTF 106 III 134 consid. 2). L'Ufficio di esecuzione che sequestra beni estranei al decreto commette un atto nullo siccome lesivo di norme sulla competenza per materia (DTF 92 III 24 consid. 1). Tale nullità è riscontrabile in ogni tempo (DTF 90 III 51). L'ipotesi che il debitore o il sequestrante accettino o addirittura propongano il sequestro di beni sostitutivi non abilita l'Ufficio a scostarsi dal decreto poiché ciò raffigurerebbe un abuso di potere (DTF 90 III 52 consid. 2 i.f.). Certo, v'è da domandarsi se la persona che promuove il sequestro di beni diversi da quelli indicati nel decreto non sia in malafede nel censurare poi l'operato dell'Ufficio. Ma il problema non dev'essere risolto, dal momento che in concreto la sanzione di nullità discende già dall'interesse pubblico a un chiaro riparto di competenze tra autorità del sequestro e Uffici di esecuzione. Un'eventuale malafede dei ricorrenti assumerebbe importanza solo ove questi intendessero rivalersi sull'Ufficio delle conseguenze legate alla nullità dell'operazione. Nel caso attuale già l'ordine pubblico impedisce che si operi un sequestro su oggetti la cui designazione non sia stata sottoposta prima all'autorità competente (cfr. DTF 90 III 51 infra).
b) Gli apparecchi elencati nel decreto del Pretore erano senza dubbio sequestrabili. Che il telefono BBC Natelport sia stato
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trasferito da una vettura a un'altra non ha rilievo. Il pignoramento ottenuto contro Alois Eggler dalla ditta Novelectric AG di Buchs (ZH) sugli oggetti del citato negozio non ostava al sequestro e a torto la società ricorrente crede il contrario: il sequestro di beni già pignorati è lecito e permette al sequestrante di pignorare la possibile eccedenza che consegua al ricavo della realizzazione forzata di tali beni (GILLIÉRON, op.cit., pag. 357).
Quanto al fatto che la società anonima titolare del negozio invocasse la proprietà degli apparecchi, ciò non bastava sicuramente a rendere la situazione del tutto chiara e a esonerare l'Ufficio dal procedere (v. DTF 112 III 55 consid. 2 con richiami). Del resto né la sentenza impugnata né il fascicolo processuale contengono un solo elemento che possa far apparire la società come proprietaria indiscussa dei beni da sequestrare; l'estratto del registro di commercio che la ditta afferma di aver esibito al funzionario dell'Ufficio non rappresenta la minima prova al riguardo e non è per nulla idoneo a escludere che il debitore celi abusivamente un'unità economica dietro una dualità di soggetti giuridici (DTF 102 III 169 consid. 2). Ove appena si consideri, anzi, che gli apparecchi da sequestrare - salvo il telefono BBC Natelport - erano già stati pignorati nell'ambito di un'esecuzione contro il debitore e che la società asserisce di aver acquistato tali beni dal debitore medesimo, i rapporti di proprietà risultano tutt'altro che chiari. Soltanto una procedura di rivendicazione conforme agli art. 106 segg. LEF potrà far luce in proposito (DTF 109 III 126).

5. L'autorità di vigilanza reputa subordinatamente che il deposito sostitutivo di Fr. 13'000.-- sia atto a configurare una valida garanzia nel senso dell'art. 277 LEF. Dato che, come si è visto, l'esecuzione del sequestro è nulla, non si ravvisano nemmeno le premesse per una garanzia. Giovi soggiungere in ogni modo che, di fronte a una richiesta del debitore intesa a conservare la disponibilità dei beni sequestrati, l'Ufficio doveva prima eseguire il sequestro compilandone il verbale e quindi invitare il debitore a fornire garanzia giusta l'art. 277 LEF. Nel caso in esame si sono omesse entrambe le operazioni.

6. Rimane da verificare se, oggi, sia ancora possibile dar seguito al decreto del Pretore. Secondo giurisprudenza il sequestro esige un'attuazione immediata; la tardività rende il sequestro caduco, tant'è che il debitore può chiederne l'annullamento (DTF 98 III 78 consid. 3b). Ora, gli estremi della tardività devono valutarsi in base alle
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circostanze concrete, il requisito dell'immediatezza giustificandosi per la ragione che nel frattempo la causa di sequestro può venir meno (DTF 54 III 145). Nel caso specifico il provvedimento si fonda su un attestato di carenza beni (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF): non vi è pertanto alcun rischio che la causa di sequestro si sia estinta nell'intervallo.
Non si deve dimenticare inoltre che il sequestro, praticato il 1o settembre 1987, grava una somma pecuniaria e vige tuttora formalmente dato che ai ricorsi non è stato conferito effetto sospensivo (art. 36 LEF). La nullità è, di fatto, imputabile agli stessi ricorrenti, che per evitare il sequestro hanno proposto una somma di denaro "in vece e luogo" degli oggetti indicati nel decreto. Al momento in cui l'Ufficio eseguirà il sequestro sui noti apparecchi il debitore (o un terzo per lui) potrà ancora prestare cauzione giusta l'art. 277 LEF. Ciò premesso, non può dirsi che una corretta esecuzione del sequestro risulterà tardiva.

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Sachverhalt

Erwägungen 3 4 5 6

Referenzen

BGE: 90 III 51, 109 III 124, 105 III 70, 106 III 134 mehr...

Artikel: Art. 277 SchKG, art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF, Art. 274 ff. SchKG, art. 19 LEF mehr...