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Regesto

1. Potere d'esame delle autorità di vigilanza.
La questione se i debiti della massa siano soggetti ad un ordine di precedenza va esaminata dalle autorità di vigilanza in materia di esecuzione e di fallimenti; tali autorità non sono, per converso, competenti a decidere se un determinato credito debba essere considerato come debito della massa o debba essere iscritto nella graduatoria (consid. 1; conferma della giurisprudenza).
2. Applicazione analogica al concordato con abbandono dell'attivo di principi del diritto del fallimento (art. 262 cpv. 1 e 316 cpv. 2 LEF).
Per decidere se il credito costituito dagli onorari del commissario debba essere (se del caso) posto nello stesso ordine di precedenza degli altri debiti della massa, occorre applicare analogicamente i principi determinanti in materia di spese per l'amministrazione del fallimento (consid. 2).
3. Considerazione in ultima posizione degli onorari del commissario.
Nella misura in cui gli onorari del commissario debbano essere compresi tra i debiti della massa, essi vanno considerati in ultima posizione (consid. 3).