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Regesto a

Art. 5 cpv. 1 e art. 6 cpv. 1 LLCA; gli avvocati possono farsi iscrivere nel registro cantonale degli avvocati di un solo cantone.
È esclusa un'iscrizione in diversi registri cantonali degli avvocati contemporaneamente. Gli avvocati che hanno più indirizzi professionali devono farsi iscrivere nel registro del cantone dove esercitano la maggior parte della loro attività (consid. 3).

Regesto b

Art. 8 e art. 9 Cost.; § 2 cpv. 1 della legge sugli atti pubblici del Canton Zugo; iscrizione nel registro cantonale degli avvocati e diritto di allestire atti pubblici.
Il fatto che un cantone riservi il diritto di allestire atti pubblici agli avvocati iscritti nel proprio registro degli avvocati non è contrario alla Costituzione (consid. 6 e 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 5 cpv. 1 e art. 6 cpv. 1 LLCA, Art. 8 e art. 9 Cost.