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Regesto

Art. 29 LAI; art. 23 segg. LPP; art. 49 cpv. 4 LPGA: Effetto vincolante delle decisioni degli organi dell'AI per l'istituto previdenziale, partecipazione alla procedura e coordinamento; difetto di notificazione.
La giurisprudenza per la quale gli istituti previdenziali sono nell'ambito della previdenza minima obbligatoria ai sensi di legge vincolati dalle constatazioni degli organi dell'AI vale pure sotto l'imperio della LPGA. La valutazione dell'assicurazione federale per l'invalidità concerne l'istituto previdenziale ai sensi dell'art. 49 cpv. 4 LPGA. (consid. 3)
Se un ufficio AI omette di coinvolgere nella procedura in materia di assicurazione per l'invalidità un istituto previdenziale suscettibile di essere tenuto a prestare, la fissazione del grado d'invalidità secondo il diritto dell'assicurazione per l'invalidità non è vincolante per l'istituto, per cui non vi è motivo di aprire al medesimo i rimedi giuridici qualora esso venga successivamente a conoscenza della decisione di riconoscimento di rendita AI. (consid. 3)

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Referenzen

Artikel: art. 49 cpv. 4 LPGA, Art. 29 LAI